Art. 12.
(Medici veterinari e medicinali
non convenzionali ad uso animale).

      1. I medici veterinari sono autorizzati alla prescrizione ed alla somministrazione dei prodotti medicinali non convenzionali ad uso animale, sia per la profilassi sia per le cure veterinarie.
      2. Ai fini dell'applicazione delle prescrizioni per la profilassi e le cure

 

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veterinarie nella produzione biologica di prodotti agricoli e nell'allevamento biologico di cui al regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio, del 24 giugno 1991, e successive modificazioni, i medici veterinari sono autorizzati all'uso di terapie di agopuntura veterinaria, di medicine omotossicologiche e di medicamenti fitoterapici ad uso animale.